Art. 44.
(Locali sotterranei).

      1. È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
      2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrono particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e microclimatiche.
      3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando tali lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme della presente legge e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.